Ai sensi del comma 1 quater dell’art. 13 del D.P.R. 30.05.2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1 comma 17 legge 24 dicembre 2012 n, 228 – disposizione che, a norma del successivo comma 18, si applica ai procedimenti civili di impugnazione iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge medesima (ovverosia dal 31.01.2013) – «Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso».
La giurisprudenza di legittimità[1] ha sancito che il meccanismo sanzionatorio del cd. raddoppio del contributo unificato, di cui all’art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002, n.115, nel testo introdotto dall’art. 1 comma 17 legge 24 dicembre 2012 n, 228, è applicabile laddove l’impugnazione si concluda con una pronuncia di rigetto integrale, di inammissibilità o di improcedibilità.
Con la decisione in commento i giudici del Palazzaccio ricordano che «La ratio dell’art. 13 comma 1 quater citato, che pone appunto a carico del soccombente impugnante, l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose»; infatti, «Il contributo ha le caratteristiche essenziali del tributo e, cioè, la doverosità della prestazione ed il collegamento di questa ad una pubblica spesa, quale è quella del servizio giudiziario con riferimento ad un presupposto economicamente rilevante».
Il ricorso in Cassazione era stato proposto dalla Società che si era vista dichiarare illegittimi, dal Tribunale prima, con conferma della Corte di Appello poi, i licenziamenti intimati nei confronti di alcuni dipendenti, asseritamente disposti per crisi aziendale ed invece, secondo i Giudici, per un trasferimento d’azienda. E la Società si era vista raddoppiare il contributo dalla Corte di Appello nonostante quest’ultima avesse ritenuto fondato il secondo motivo di impugnazione.
Per la Suprema Corte, infatti, nell’ipotesi di rigetto di merito del gravame, è evidente che la valutazione da compiersi è quella relativa ad un esame generale dell’impugnazione, e non ad una verifica circoscritta alle singole censure in quanto ciò che rileva è l’esito complessivo che deve concludersi, in pratica, con l’integrale conferma della statuizione impugnata. «Tale interpretazione, del resto, è l’unica compatibile con i principi di legalità, tipicità e ragionevolezza che devono regolare l’esegesi di una disposizione di natura tributaria, perché la debenza del pagamento aggiuntivo viene collegata al dato oggettivo della definizione in senso sfavorevole all’impugnante, senza lasciare margini di discrezionalità sulla valutazione parziale di fondatezza delle singole censure comunque ininfluenti sull’esito finale della impugnazione».
[1] Cass. Civ., Sez. Lav., il 17.05.2018, n. 12103